TASSA RIFIUTI - (TARI)

Ultima modifica 8 gennaio 2024

La TARI – Tassa RIfiuti - è stata introdotta nel 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) art. 1 comma 639.

Il Consiglio Comunale di Triggiano, con deliberazione n. 14 del 05/08/2014, ha approvato il REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) modificato successivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2015, n. 9 del 29/04/2016, n. 8 del 27/03/2018, n. 22 del 14/06/2018 n. 10 del 29/03/2019 e n. 24 del 29/9/2020.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio. Il piano finanziario, dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe, invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).

In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dall'art. 29 del Regolamento Comunale sulla Istituzione a Applicazione della Tassa sui Rifiuti.


 

 

TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Ai sensi della Delibera 444/2019/R/rif“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” che approva il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR), tutti gli enti gestori sono tenuti a pubblicare sui propri siti internet dei contenuti informativi minimi obbligatori (trasparenza del servizio) al fine di diffondere la conoscenza e la trasparenza delle condizionidi svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza.


MODULISTICA

REGOLAMENTO

AGEVOLAZIONI

DELIBERA APPROVAZIONE TARIFFE 2023

TARIFFE TARI 2023