L’ufficio di Presidente di seggio è obbligatorio (art. 24 T.U. n. 570/60).
Il Presidente di seggio nominato, in caso di impossibilità per gravi motivi dovrà depositare presso il Comune di residenza, con estrema urgenza, istanza di rinuncia, in carta semplice, indirizzata al Presidente della Corte di Appello, esaurientemente motivata e documentata sui motivi dell’impedimento, con allegata copia di idoneo documento di riconoscimento e decreto di nomina.
Il Presidente che senza giustificato motivo rifiuta di assumere l’incarico o non si trovi presente all'atto dell’insediamento del seggio incorre nelle sanzioni previste dalla legge, nonché nella cancellazione dall'Albo, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, come persona inidonea all'ufficio di Presidente di seggio.