Referendum 2022 – Voto degli elettori temporaneamente all’estero

Ultima modifica 2 maggio 2022

L’art. 4 bis della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 e modificato da ultimo dall’art. 6, comma 2, lett. a) della legge 3 novembre 2017, n. 165, ha introdotto modifiche alla disciplina del voto nella circoscrizione Estero per le elezioni politiche e per i referendum di cui articoli 75 e 138 della Costituzione, prevedendo il voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei loro familiari conviventi.

Pertanto, in occasione dei Referendum popolari, indetti per il giorno 12 giugno 2022, gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi, nonché i familiari con loro conviventi, possono esprimere il voto per corrispondenza.

L’opzione per il voto per corrispondenza (valida per un’unica consultazione) deve pervenire al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data della votazione ossia ENTRO IL 11 MAGGIO 2022.

L’opzione dovrà pervenire al Comune attraverso una delle seguenti modalità:

– per posta elettronica certificata (PEC) al seguenti indirizzo: elettorale@pec.comune.triggiano.ba.it

– recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato, all'ufficio protocollo durante l'orario di sportello.

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera (Possibilmente utilizzando il modello allegato), e necessariamente corredata di copia di un documento di identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei suddetti requisiti di cui al comma 1 dell’art. 4 bis della legge 27/12/2001, n. 459, come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28/12/200, n. 445.

 Ai sensi dei comma 5 e 6 dell’art. 4 bis della Legge n. 459/2001 possono esercitare il diritto di voto anche gli appartenenti alla Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero impegnati nello svolgimento di missioni internazionali; nonché gli elettori di cui all’art. 1, comma 9, lett. b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470, ossia i domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati.

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