Elezioni regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 – Voto assistito

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Elezioni regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 - Voto assistito degli elettori non deambulanti o con disabilità.

Data:

20 Novembre 2025

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Descrizione

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, previa esibizione di un’attestazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale (anche in precedenza per altri scopi) o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti
l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, possono votare nell’ambito del proprio comune presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche.

Inoltre, alcune categorie di elettori con disabilità fisiche che impediscono l’esercizio materiale e autonomo del voto (non vedenti, privi delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960 e dell’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio. Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere alla annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla “AVD”), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, l’elettore deve essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:
a) quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;
b) quando l'impedimento fisico sia evidente;
c) quando l’elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile,
riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei “ciechi civili” dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell’interno,
Direzione generale dei servizi civili) a norma dell’art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda a uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10 11: 157 18; / 197 /06; 07.
d) quando esibisca l’apposito certificato medico, rilasciato dall’azienda sanitaria locale in maniera chiara e univoca, tale da non
ingenerare perplessità nei presidenti di seggio circa la sussistenza dei requisiti per l’ammissione
al voto “assistito”.

 

Ultimo aggiornamento: 20/11/2025, 13:04